Imposta di soggiorno Comune di Baveno

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Comune di Baveno

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Responsabile dei Servizi Finanziari

Martina Truscello

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Imposta di soggiorno: le novità del regolamento 2027

Il Comune di Baveno ha aggiornato il regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 5 ottobre 2026. Di seguito sono riepilogate le principali differenze rispetto al testo in vigore dal 1° agosto 2022. Il nuovo testo riporta la decorrenza del 1° gennaio 2027, nel rispetto delle condizioni di efficacia previste dalla normativa e dall'articolo 18.

Esenzione per disabilità grave

È introdotta l'esenzione per le persone con disabilità grave certificata ai sensi della Legge 104/1992 (o di disposizioni analoghe per cittadini stranieri), estesa a un accompagnatore. È richiesta un'apposita attestazione da consegnare al gestore.

Articolo 6

Tariffe e locazioni turistiche

È eliminata la precedente equiparazione automatica, ai fini tariffari, delle locazioni turistiche alle strutture alberghiere a cinque stelle o a quelle extralberghiere in base alla categoria catastale. Le tariffe restano stabilite con separata deliberazione della Giunta comunale, che il nuovo testo invita ad adottare preferibilmente nel primo bimestre dell'anno precedente.

Articolo 5 — Le nuove tariffe non sono contenute nel regolamento

Comunicazione mensile e portale

Viene precisato espressamente che la comunicazione mensile deve essere presentata anche in assenza di ospiti. Resta fissato al giorno 16 del mese successivo il termine per comunicare i dati e versare quanto dovuto. L'accreditamento è riferito al portale online comunale.

Articolo 9

Informazioni agli ospiti

Gli obblighi di informazione vengono esplicitamente estesi anche alle riduzioni dell'imposta, oltre che alla sua applicazione, all'importo e alle esenzioni.

Articolo 9, comma 1

Nuova disciplina delle sanzioni

  • Per omesso, tardivo o parziale versamento, la sanzione indicata passa dal 30% al 25% dell'importo non versato.
  • Per l'omessa o infedele comunicazione richiamata dall'art. 9, comma 3, lettera d), il testo passa dalla sanzione del 100–200% dell'importo dovuto al 100% per l'omissione e al 40% per l'infedeltà del tributo non versato, con minimo di 50 euro.
  • È introdotta una previsione per le strutture mai registrate, quando non sia nota la data effettiva di avvio: salvo diversa documentazione, si considera omessa la dichiarazione per i 12 mesi precedenti all'accertamento.

La mancata comunicazione periodica non compare più nell’elenco delle violazioni amministrative punite da 25 a 500 euro, pur restando richiamata nella disciplina sanzionatoria tributaria. Sono inoltre aggiornati i riferimenti al ravvedimento operoso.

Articolo 11 — Per le singole violazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia

Rimborsi

La soglia sotto la quale il Comune non procede al rimborso dell'imposta versata in eccesso passa da 10 a 12 euro. Restano previste la compensazione con i versamenti successivi e la possibilità di richiedere il rimborso entro cinque anni nei casi disciplinati dal regolamento.

Articolo 13

Destinazione del gettito

Le finalità finanziabili vengono ampliate: oltre agli interventi per il turismo e per i beni culturali e ambientali, il regolamento menziona espressamente raccolta e smaltimento dei rifiuti e iniziative di sicurezza urbana, comprese specifiche spese per la polizia locale.

Articolo 3

Altri aggiornamenti

La dichiarazione annuale è ora espressamente riferita al canale telematico dell'Agenzia delle Entrate; l'obbligo e la scadenza del 30 giugno erano già previsti. Il Modello 21 è disciplinato dall'articolo 17, senza modifica della scadenza del 30 gennaio. Sono inoltre aggiornati alcuni richiami normativi e la denominazione degli organi della giustizia tributaria.

Articoli 9, 15 e 17

Principali regole che restano confermate

Non cambiano l'esenzione per i bambini fino al compimento dei 6 anni, il limite dei 15 pernottamenti consecutivi soggetti all'imposta, la riduzione del 20% per i gruppi superiori a 20 persone (esclusi quelli congressuali), la possibilità di cumulare i versamenti inferiori a 50 euro entro il 31 dicembre, la dichiarazione annuale entro il 30 giugno e la presentazione del Modello 21 entro il 30 gennaio.

Avvertenza. Questo riepilogo descrive le principali differenze fra i testi regolamentari del 2022 e del 2027; non sostituisce la consultazione del regolamento completo né delle deliberazioni tariffarie applicabili.


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